In questa prospettiva, particolare attenzione deve essere ovviamente prestata ai movimenti finanziari a cavallo di due esercizi. Con la contabilità armonizzata, è possibile, nell'anno X+1, pagare in conto residui fatture per prestazioni effettuate nell'anno X purché liquidabili entro il 31/12/X. Se le fatture pervengono dopo il 28/2/X+1 occorre una specifica attestazione del dirigente/responsabile della spesa. Le fatture riguardanti prestazioni completate dopo il 31/12/X, invece, vanno pagate sulla competenza X+1, spostando il relativo impegno.
A tal fine, prima del riaccertamento ordinario (che è di competenza della giunta, previo parere dell'organi di revisione economico-finanziaria), è possibile procedere ad un riaccertamento parziale. In tal caso, la competenza non è puntualmente definita dai principi contabili: non vi sono dubbi sul fatto che, a bilancio approvato, essa sia in capo al dirigente/responsabile, mentre in esercizio provvisorio pare più prudente procedere comunque con delibera di giunta, in ogni caso con il parere dei revisori.
Per le spese correnti, la reimputazione tramite fondo pluriennale vincolato è consentita in quattro casi:
1) per il salario accessorio del personale da liquidare nell'anno X+1 ma relativo all'esercizio X, nel caso in cui entro il 31/12/X sia stato sottoscritto il contratto decentrato (in mancanza, occorre applicare avanzo vincolato, con effetti negativi sul pareggio di bilancio);
2) per le spese relative ad incarichi conferiti a legali in casi di contenzioso in essere;
3) per le spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;
4) per gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risultano non più esigibile nell'esercizio X (c.d. fatto sopravvenuto).
Negli altri casi, la spesa corrente dovrebbe trovare copertura nelle risorse di competenza del nuovo esercizio, ove disponibili ed ovviamente nei limiti consentiti dal regime dell'esercizio provvisorio, per gli enti che non hanno ancora approvato il nuovo bilancio.
La reimputaizone mediante fpv è invece la regola per le spese in conto capitale, fatta eccezione per i casi di reimputazione contestuale delle entrate correlate (ad esempio, contributo a rendicontazione).
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